Art. 12. 1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, e' prorogata di ulteriori dodici mesi.