Art. 12.
  1.  Per  le  maggiori  esigenze  del  Dipartimento della protezione
civile  connesse  alle  numerose  situazioni emergenziali in atto sul
territorio   nazionale   di   cui   in  premessa,  l'efficacia  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  8,  commi  1  e  2 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3193  del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8,
comma  2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre
2001, e' prorogata di ulteriori dodici mesi.