Art. 13. 1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, direttamente impegnato nelle attivita' emergenziali di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Istituto». 2. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5. Per le finalita' di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e' autorizzato ad assumere quindici unita' di personale con contratto a tempo determinato, correlato alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17 della presente ordinanza, con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma l del presente articolo». 3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi l e 2, della predetta ordinanza per la definizione in un contesto unitario delle attivita' convenzionali ivi previste, e' soppresso il riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.