Art. 13.
  1.  All'art.  11  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5.
Al  personale  dell'Istituto  nazionale  di geofisica e vulcanologia,
direttamente  impegnato  nelle  attivita'  emergenziali  di  cui alla
presente  ordinanza  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
con oneri a carico del medesimo Istituto».
  2.  All'art.  14  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5.
Per  le finalita' di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di
geofisica  e  vulcanologia e' autorizzato ad assumere quindici unita'
di  personale  con  contratto  a  tempo  determinato,  correlato alla
vigenza  dello  stato  di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui
all'art.  17  della  presente  ordinanza,  con  oneri  a carico delle
disponibilita' finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma
l del presente articolo».
  3.  In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi l e 2,
della  predetta  ordinanza per la definizione in un contesto unitario
delle   attivita'   convenzionali   ivi  previste,  e'  soppresso  il
riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.