Art. 14. 1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, cosi' come convertito dalla legge di conversione n. 286/2003, e' prorogato al 30 giugno 2003. 2. La sospensione dei termini di cui all'art. 5, commi l e 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 e' prorogata fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana che provvede anche al relativo rimborso agli enti interessati. 3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.