Art. 14.
  1.  Il  termine  per  l'adozione  dei piani da parte del Presidente
della  Regione  siciliana  Commissario  delegato,  di cui all'art. 1,
comma  3,  secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, cosi' come
convertito  dalla  legge  di conversione n. 286/2003, e' prorogato al
30 giugno 2003.
  2.  La  sospensione  dei  termini  di  cui  all'art. 5, commi l e 5
dell'ordinanza  n.  3254/2002 e' prorogata fino al 31 marzo 2004, con
oneri  a  carico  dei fondi del Commissario delegato Presidente della
Regione  siciliana  che provvede anche al relativo rimborso agli enti
interessati.
  3.  La  riscossione  dei  contributi  e  dei  premi  avviene con le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.