Art. 15. 1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n. 3264, e' sostituito dai seguenti commi: «5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza e' istituita con provvedimento del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi necessari, con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento; ove si tratti di personale del Genio civile o di altra amministrazione regionale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 60 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 6. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa e' autorizzato a stipulare, con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari d'incarico concernenti l'attivita' del responsabile unico del procedimento-responsabile dei lavori, dei collaboratori dirigenti da quest'ultimo individuati, del direttore operativo, definendo, tra l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi anche in deroga all'art. 18 della legge n. 109/1994, all'art. 24 della legge n. 165/2001 ed all'art. 13 della legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle valutazioni espresse dall'Ordine degli ingegneri di Siracusa condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa. 7. Gli oneri connessi all'attuazione dei commi precedenti, nonche' quelli concernenti le spese generali attinenti al funzionamento della struttura a disposizione del responsabile unico del procedimento, sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.».