Art. 15.
  1.  Il  comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 4 febbraio 2003, n.
3264, e' sostituito dai seguenti commi:
    «5.  Per  le  esigenze  connesse  all'attuazione  della  presente
ordinanza  e'  istituita con provvedimento del Commissario delegato -
Prefetto  di  Siracusa,  entro dieci giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi
necessari,  con  il  compito  di supportare il responsabile unico del
procedimento;  ove si tratti di personale del Genio civile o di altra
amministrazione   regionale   e'  autorizzata  la  corresponsione  di
compensi  per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo
di  60  ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione.
    6.  Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa e' autorizzato
a  stipulare,  con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari
d'incarico   concernenti   l'attivita'  del  responsabile  unico  del
procedimento-responsabile  dei lavori, dei collaboratori dirigenti da
quest'ultimo  individuati,  del  direttore  operativo, definendo, tra
l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi
anche  in  deroga  all'art.  18  della legge n. 109/1994, all'art. 24
della  legge  n.  165/2001  ed  all'art. 13 della legge della Regione
siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle
valutazioni   espresse   dall'Ordine   degli  ingegneri  di  Siracusa
condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.
    7.  Gli  oneri  connessi  all'attuazione  dei  commi  precedenti,
nonche'   quelli   concernenti   le   spese   generali  attinenti  al
funzionamento  della  struttura a disposizione del responsabile unico
del  procedimento,  sono  posti  a  carico  delle  risorse  di cui al
all'art. 4 della presente ordinanza.».