Art. 16.
  1.  All'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  7 marzo  2003, n. 3267, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente  periodo:  «Per le medesime finalita', al fine di supportare
la  struttura  di  coordinamento  e  monitoraggio  sopra  citata,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato,  in  deroga
all'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 303 del 1999, ad avvalersi
della  consulenza  giuridica  di un magistrato della Corte dei conti,
autorizzato  dallo stesso organo, nonche' di un consulente esperto in
materia  di  analisi dei costi, ai quali e' corrisposta un'indennita'
mensile  onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalita'
delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione
civile».