Art. 16. 1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalita', al fine di supportare la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, in deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti, autorizzato dallo stesso organo, nonche' di un consulente esperto in materia di analisi dei costi, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalita' delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione civile».