Art. 18.
  1.   Sono  differiti  al  30 giugno  2003  i  termini  relativi  ad
adempimenti  di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi fino al 31 marzo
2003,  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n.
212,  con  i  seguenti  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze:
    a) decreto  14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  270  del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero
aventi  sede  legale  o  operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in
taluni  comuni  della  provincia di Catania, interessati direttamente
dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;
    b) decreti  14  e  15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270 del 18 novembre
2002,  n.  272  del  20 novembre  2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a
favore  dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa,
alla  data  del  31 ottobre  2002, in taluni comuni delle province di
Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi
nella stessa data del 31 ottobre 2002;
    c) decreto  5  dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  288  del  9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero
aventi  sede  legale  o  operativa  nei comuni, situati nelle regioni
Liguria,   Lombardia,  Piemonte,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia  ed
Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel
mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto
di  ordinanze  sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni
mobili  e  immobili  di  loro proprieta'; la sospensione prevista dal
citato   decreto   5 dicembre  2002,  si  applica,  a  decorrere  dal
25 novembre  2002  e  fino  al  30 giugno  2003,  anche  a favore dei
soggetti  che  alla  stessa  data  del  25 novembre  2002  avevano la
residenza  ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni
indicate  nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il
31 dicembre  2002,  ordinanze  sindacali  di interdizione al traffico
delle  principali  vie  di accesso al territorio comunale o che hanno
subito  danni  superiori  a  25.000,00  euro,  dichiarati  in sede di
autocertificazione  ai  sensi  della  normativa  vigente,  contenente
l'indicazione sintetica delle voci dei danni.
  2.  Gli  adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
sospensioni  di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre
2003.
  3.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del
10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede  a  valere  sulle  somme  rinvenienti  dai  mutui  di cui al
decreto-legge  7 febbraio  2003,  convertito, con modificazioni dalla
legge  8 aprile  2003,  n.  62. A tal fine i presidenti delle regioni
provvedono  ai  relativi  versamenti  all'entrata  del bilancio dello
Stato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi