Art. 18. 1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze: a) decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero; b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002; c) decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni mobili e immobili di loro proprieta'; la sospensione prevista dal citato decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni indicate nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci dei danni. 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle somme rinvenienti dai mutui di cui al decreto-legge 7 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. A tal fine i presidenti delle regioni provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi