Art. 2.
  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  3, comma 2, dell'ordinanza n.
3090/2000,  prorogati  fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2,
dell'ordinanza   n.   3175/2002,  possono  essere  concessi  fino  al
31 dicembre  2003,  nel  limite  dei  finanziamenti disponibili negli
appositi capitoli del bilancio regionale.