Art. 2. 1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2003, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio regionale.