Art. 4. 1. La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le finalita' di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.