Art. 4.
  1.  La  regione  Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata ad utilizzare
l'importo  di  euro  863.473,33  di  cui alle ordinanze di protezione
civile  n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le
finalita' di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.