Art. 6. 1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato di emergenza di cui in premessa. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, della legge n. 226/1999. 3. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate determinate dall'inapplicabilita' dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo e' concesso per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente, un contributo straordinario ai comuni colpiti nel limite di 2,5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.