Art. 6.
  1.  Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3049 del 2000 possono essere prorogate per la
durata  di  un  anno  o,  comunque,  entro  il termine dello stato di
emergenza di cui in premessa.
  2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a
carico  delle  disponibilita'  di  cui  all'art.  4,  della  legge n.
226/1999.
  3.   Al  fine  di  consentire  il  recupero  delle  minori  entrate
determinate   dall'inapplicabilita'   dell'imposta   comunale   sugli
immobili  in  relazione  ai  fabbricati  colpiti  dal  sisma del 1998
nell'area  del  Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo
e'  concesso  per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente,
un   contributo   straordinario  ai  comuni  colpiti  nel  limite  di
2,5 milioni  di  euro  con  oneri a carico del Fondo della protezione
civile  anche  a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di
risorse finanziarie.