Art. 9.
  1.  Per  la  prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti
agli  eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con
le  risorse  finanziarie  ai  sensi  delle ordinanze n. 3090/2000, n.
3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n.
3191/2002,  n.  3192/2002, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
impiegare le risorse finanziarie gia' assegnate e ancora disponibili,
anche  per  favorire  i  programmi di delocalizzazione degli immobili
pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.