Art. 9. 1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n. 3191/2002, n. 3192/2002, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a impiegare le risorse finanziarie gia' assegnate e ancora disponibili, anche per favorire i programmi di delocalizzazione degli immobili pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.