Art. 5.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.   Pertanto,   eventuali   oneri   derivanti   da  ritardi,
inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non
gravano  sulle  disponibilita'  finanziarie del medesimo Dipartimento
della protezione civile.