Art. 6.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente
della   regione   predispone   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  i  cronoprogrammi  delle attivita' da porre in
essere,  articolati  in  relazione  alle diverse tipologie d'azione e
cadenzati   per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  di  ciascun trimestre, il Presidente della regione medesimo
comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di
avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali
scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per
ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma
2,  che  per  l'espletamento  della propria attivita' si avvale di un
nucleo  operativo  all'uopo  costituito  e'  stabilita  dal  capo del
dipartimento   della  protezione  civile,  utilizzando  personale  in
servizio  presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il
capo  del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato
a  stipulare  fino  a cinque contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,    con    personale    estraneo    all'amministrazione,
determinandone  il  relativo  compenso,  nonche'  ad  avvalersi della
collaborazione  di  personale,  nel  limite  di quattro unita', anche
appartenente  a  pubbliche  amministrazioni e ad enti pubblici, anche
locali.