Art. 7.
  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di destinazione non
vincolata  delle  risorse  derivanti  dall'art.  1  del decreto-legge
7 febbraio  2003,  n.  15, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 2003, n. 62, nel limite di Euro 30.000.000,00.
  2.   Il  presidente  della  regione,  per  la  realizzazione  degli
interventi  urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' autorizzato
ad  utilizzare,  a  titolo  di  anticipazione  su  future provvidenze
comunque  disposte,  risorse  finanziarie  disponibili  sul  bilancio
regionale,  in  deroga  agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
28 marzo  2000,  n.  76,  ed  alle  relative  disposizioni  normative
regionali.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi