Art. 7. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulla quota di destinazione non vincolata delle risorse derivanti dall'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nel limite di Euro 30.000.000,00. 2. Il presidente della regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi