Art. 2.
  1.  Le compagnie aeree, anche straniere, sono tenute, ove richiesto
dal  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile - Commissario
delegato  ovvero  dai  responsabili degli aeroporti, a fornire, entro
ventiquattro  ore,  ogni  utile informazione in ordine al traffico di
passeggeri  e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle
disposizioni di cui alla legge n. 675/1996; parimenti tale obbligo e'
posto  in  capo  alle societa' di gestione di telefonia mobile per le
utenze  telefoniche di competenza, relativamente a possibili esigenze
di  informazione  coerenti  con  le  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza.
  2.  Le  imprese di trasporti, pubbliche o private, sono tenute, ove
richiesto dal capo Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato  ovvero  dai  responsabili  delle  altre  strutture  di  cui
all'art.  1,  comma 2, lettera a), a fornire, entro ventiquattro ore,
ogni  utile  informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci
di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui
alla legge n. 675/1996.
  3.  Il  capo  Dipartimento  della  protezione  civile - Commissario
delegato  dispone,  ove  necessario,  l'interdizione  dell'uso  degli
aeroporti  italiani  ai fini della interruzione o della riduzione del
traffico aereo interessante quei Paesi che non adottino idonee misure
volte ad assicurare verifiche di carattere sanitario, anche in deroga
alle disposizioni di cui al successivo art. 4.