Art. 2. 1. Le compagnie aeree, anche straniere, sono tenute, ove richiesto dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili degli aeroporti, a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996; parimenti tale obbligo e' posto in capo alle societa' di gestione di telefonia mobile per le utenze telefoniche di competenza, relativamente a possibili esigenze di informazione coerenti con le finalita' di cui alla presente ordinanza. 2. Le imprese di trasporti, pubbliche o private, sono tenute, ove richiesto dal capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili delle altre strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996. 3. Il capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato dispone, ove necessario, l'interdizione dell'uso degli aeroporti italiani ai fini della interruzione o della riduzione del traffico aereo interessante quei Paesi che non adottino idonee misure volte ad assicurare verifiche di carattere sanitario, anche in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 4.