Art. 3. 1. L'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e paramedico; il Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, sessantatre unita' di personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.