Art. 3.
  1.   L'istituto   nazionale  per  le  malattie  infettive  «Lazzaro
Spallanzani»  di Roma e l'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano
relativamente  alla  struttura  organizzativa complessa dedicata alle
malattie  infettive,  sono  autorizzati ad assumere per il periodo di
vigenza  dello  stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno,
in  deroga  alla  normativa  vigente  di  cui  al successivo art. 4 e
secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente
sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e paramedico; il
Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui
al  successivo  art.  4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di
vigenza  dello  stato  di  emergenza, sessantatre unita' di personale
medico all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.