Art. 4.
  1.  Per  l'attuazione  della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme
di  cui  all'art. 3 dell'ordinanza n. 3275/2003 e di cui all'art. 11,
comma  1,  dell'ordinanza  n.  3282/2003  citate in premessa, nonche'
delle ulteriori sotto elencate norme:
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 34;
    legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo I;
    legge  30 settembre  1993,  n.  388,  e  relativi  protocolli  di
adesione;
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2;
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34 e 35;
    decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n. 358, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.