Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3275/2003 e di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 3282/2003 citate in premessa, nonche' delle ulteriori sotto elencate norme: legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 34; legge 31 dicembre 1996, n. 675; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo I; legge 30 settembre 1993, n. 388, e relativi protocolli di adesione; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34 e 35; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.