Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3275/2003, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3282/2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi