Art. 5.
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dalla  presente  ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'art.  5  dell'ordinanza  n.  3275/2003,  cosi' come modificato ed
integrato dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3282/2003.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi