Art. 3. 1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura: a) la prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula della convenzione; b) la seconda quota, pari al 60 per cento, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota e' erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.