Art. 3.
  1.  I  contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di
convenzione  ed  erogati  in  due  quote,  sulla  base della seguente
procedura:
    a) la  prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula
della convenzione;
    b) la  seconda  quota, pari al 60 per cento, successivamente alla
presentazione  dei  risultati conclusivi dello studio o ricerca e del
rendiconto  generale  delle  spese sostenute. Tale quota e' erogata a
seguito  di  valutazione  favorevole  sulla rispondenza dei risultati
agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese
sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati
conseguiti,  e  previa  acquisizione  e verifica di regolarita' della
documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di
spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.