Art. 4. 1. I contributi di cui all'art. 1 devono essere utilizzati sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti di imputabilita' delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche proposte: a) la quota parte dei costi per l'acquisizione delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, e' imputabile per una quota non superiore al 30 per cento del contributo richiesto; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non puo' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta; b) i costi di gestione e funzionamento della struttura del soggetto proponente sono imputabili per una quota non superiore al 5 per cento del contributo richiesto; c) le spese di manutenzione straordinaria della struttura del soggetto proponente, le spese di rappresentanza, le spese per l'effettuazione di convegni e seminari ed i maggior costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca, non sono imputabili.