Art. 4.
  1.  I  contributi  di cui all'art. 1 devono essere utilizzati sulla
base  dei  criteri  di  seguito  riportati,  concernenti  i limiti di
imputabilita'  delle  spese connesse alla realizzazione degli studi e
ricerche proposte:
    a) la quota parte dei costi per l'acquisizione delle attrezzature
scientifiche  e  dei  beni  strumentali  mediante noleggio, leasing o
imputazione  delle  quote  di  ammortamento  riferite  al  periodo di
svolgimento  dello  studio  o ricerca proposta, e' imputabile per una
quota  non  superiore  al  30  per cento del contributo richiesto; il
periodo  di  ammortamento  delle attrezzature scientifiche e dei beni
strumentali  non  puo'  essere  uguale  o  inferiore  al  periodo  di
svolgimento dello studio o ricerca proposta;
    b) i  costi  di  gestione  e  funzionamento  della  struttura del
soggetto  proponente sono imputabili per una quota non superiore al 5
per cento del contributo richiesto;
    c) le  spese  di  manutenzione  straordinaria della struttura del
soggetto  proponente,  le  spese  di  rappresentanza,  le  spese  per
l'effettuazione  di  convegni e seminari ed i maggior costi derivanti
da  ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca, non
sono imputabili.