Art. 6.
  1.  E' vietata l'utilizzazione a scopo di lucro dei risultati degli
studi  e  ricerche  ammesse  alla contribuzione di cui all'art. 1 del
presente decreto.
  2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di
diffondere   i   risultati   degli  studi  e  ricerche  ammesse  alla
contribuzione.