Art. 8.
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio
delle  funzioni  di  cui al presente decreto, puo' avvalersi, secondo
modalita'   stabilite   con  direttive  del  Ministro  stesso,  della
consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma l si applicano anche ai fini
della  valutazione delle richieste di contributo gia' presentate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 febbraio 2003
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328