Art. 8. 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, puo' avvalersi, secondo modalita' stabilite con direttive del Ministro stesso, della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale. 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche ai fini della valutazione delle richieste di contributo gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2003 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328