Art. 6.
  E'  approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente
decreto.
  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per la registrazione e sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

          ---->  Vedere moneta a pag. 11 della G.U.  <----

    Roma, 15 aprile 2003

                                    Il direttore generale: Siniscalco