Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art.  3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
l'erogazione  degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti
delle  risorse  assegnate  al  bilancio di previsione per l'anno 2003
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  agli  stati  di
previsione per il medesimo anno dei Ministeri della giustizia e della
difesa;
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 maggio 2003


                                 Il ragioniere generale dello Stato
                                               Grilli