Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate al bilancio di previsione per l'anno 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione per il medesimo anno dei Ministeri della giustizia e della difesa; Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2003 Il ragioniere generale dello Stato Grilli