IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO Visto l'art. 49, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente Autorita' estera» e che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione»; Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Tenuto conto delle distanze delle Conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svoltesi in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003; Decreta: Art. 1. I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri; b) redditi da lavoro; c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione; d) redditi di capitali e di partecipazione; e) redditi a carattere assistenziale.