IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

  Visto  l'art.  49, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale  prevede  che, «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti
in  Italia,  sarebbero  considerati  rilevanti per l'accertamento dei
requisiti   reddituali,   da   valutare  ai  fini  dell'accesso  alle
prestazioni  pensionistiche,  devono  essere  accertati sulla base di
certificazioni  rilasciate  dalla  competente Autorita' estera» e che
«con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei
redditi,  le  certificazioni  e  i casi in cui la certificazione puo'
essere sostituita da autocertificazione»;
  Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Tenuto  conto  delle distanze delle Conferenze di servizi convocate
ai  sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, e svoltesi in data
20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  redditi  prodotti  all'estero  rilevanti  per l'accertamento dei
requisiti   reddituali   previsti   per  l'accesso  alle  prestazioni
pensionistiche,  sono  valutati dall'ente erogatore sulla base di una
comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti
tipologie di reddito:
    a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
    b) redditi da lavoro;
    c) redditi   immobiliari  con  esclusione  della  prima  casa  di
abitazione;
    d) redditi di capitali e di partecipazione;
    e) redditi a carattere assistenziale.