Art. 2. 1. I redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorita' fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorita' fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. 2. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. 3. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identita' personale del dichiarante, effettuato dall'Autorita' consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.