Art. 2.
  1.  I  redditi  di  cui  all'art.  1  vengono rilevati, negli Stati
elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del
presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore di:
    a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che
in   ciascuno   Stato   provvedono   all'erogazione   di  prestazioni
previdenziali ed assistenziali;
    b) copia  della  dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la
prova  dell'avvenuta  consegna  o  trasmissione all'Autorita' fiscale
dello  Stato  di  residenza,  ovvero, per i pensionati per i quali il
livello  di  reddito  non  preveda,  secondo  la normativa locale, la
presentazione  della  dichiarazione  all'autorita'  fiscale,  di  una
autocertificazione  dalla  quale  risultino  gli  eventuali ulteriori
redditi percepiti.
  2.  Negli  Stati  non  compresi  tra  quelli  di  cui  al  comma 1,
l'accertamento   dei   requisiti   viene   effettuato  attraverso  la
presentazione all'ente erogatore di:
    a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che
in   ciascuno   Stato   provvedono   all'erogazione   di  prestazioni
previdenziali ed assistenziali;
    b) autocertificazione   dalla   quale   risultino  gli  eventuali
ulteriori redditi percepiti.
  3.  Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono
contenere  l'accertamento  dell'identita'  personale del dichiarante,
effettuato  dall'Autorita' consolare o dagli enti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152.