Art. 5.
  1.  Per  le  prestazioni  il  cui  diritto  e' maturato entro il 31
dicembre   2002,   e   anche   ai  fini  della  corresponsione  delle
maggiorazioni  di  cui  all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  certificazioni  e  le  autocertificazioni devono
pervenire  all'ente  erogatore entro il 31 luglio 2003, allo scopo di
consentire  la  verifica reddituale e l'eventuale tempestiva adozione
del  decreto  interministeriale  di modifica dei requisiti di accesso
previsto dal penultimo ed ultimo periodo del citato art. 38, comma 9.
  2.  Nei  confronti  di  coloro che alla data del 31 luglio 2003 non
hanno  presentato  idonea documentazione attestante il loro diritto a
percepire  le  prestazioni di cui al comma 1, e' sospesa l'erogazione
della  maggiorazione  di  cui  all'art.  38,  comma  9,  della  legge
27 dicembre  2002,  n.  289  e,  per  quanto  riguarda le prestazioni
maturate  entro  il 31 dicembre 2002, l'ente erogatore invia apposita
diffida   contenente   l'invito   a  provvedere  a  tale  adempimento
inderogabilmente   entro   il   31 dicembre   2003,  avvertendo  che,
altrimenti,  l'erogazione  di  tali  prestazioni  e'  interrotta  con
conseguente recupero di quanto indebitamente percepito.
  Il  presente  decreto,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 maggio 2003

Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro per gli italiani nel mondo
                              Tremaglia