Art. 5. 1. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002, e anche ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le certificazioni e le autocertificazioni devono pervenire all'ente erogatore entro il 31 luglio 2003, allo scopo di consentire la verifica reddituale e l'eventuale tempestiva adozione del decreto interministeriale di modifica dei requisiti di accesso previsto dal penultimo ed ultimo periodo del citato art. 38, comma 9. 2. Nei confronti di coloro che alla data del 31 luglio 2003 non hanno presentato idonea documentazione attestante il loro diritto a percepire le prestazioni di cui al comma 1, e' sospesa l'erogazione della maggiorazione di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, per quanto riguarda le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2002, l'ente erogatore invia apposita diffida contenente l'invito a provvedere a tale adempimento inderogabilmente entro il 31 dicembre 2003, avvertendo che, altrimenti, l'erogazione di tali prestazioni e' interrotta con conseguente recupero di quanto indebitamente percepito. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia