Art. 2.
  1.  Il  commissario  ad  acta  provvede, entro trentasei mesi, alla
realizzazione  di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario
al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32
della  legge n. 219/1981, le cui opere siano gia' state individuate e
la  cui  progettazione  sia  gia' stata affidata entro il 28 febbraio
1991.
  2.  Alla individuazione di tali interventi si provvede a seguito di
conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al commissario ad
acta, rappresentanti dei competenti organi delle regioni interessate,
del  provveditorato  delle  opere pubbliche competente e dell'ufficio
competente  di  questo Ministero che redige apposita relazione per il
Ministro.
  3.  Le  opere  di  cui  al  comma  1  sono  realizzate in regime di
concessione.