Art. 2. 1. Il commissario ad acta provvede, entro trentasei mesi, alla realizzazione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, le cui opere siano gia' state individuate e la cui progettazione sia gia' stata affidata entro il 28 febbraio 1991. 2. Alla individuazione di tali interventi si provvede a seguito di conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al commissario ad acta, rappresentanti dei competenti organi delle regioni interessate, del provveditorato delle opere pubbliche competente e dell'ufficio competente di questo Ministero che redige apposita relazione per il Ministro. 3. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate in regime di concessione.