Art. 3.
  1.  Il  commissario ad acta provvede, entro ventiquattro mesi, alla
realizzazione  degli  interventi  resi  necessari  da eventi naturali
eccezionali,   riferiti   ad  opere  non  ancora  consegnate  in  via
definitiva al destinatario finale.
  2.  Alla  individuazione  di tali interventi il commissario ad acta
provvede  in  accordo  con  il  destinatario  dell'opera,  sentito il
provveditorato    alle    opere   pubbliche   competente,   riferendo
tempestivamente al Comitato di cui all'art. 8.
  3.  Il  commissario  ad acta provvede, altresi', entro dodici mesi,
alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari
preposti alla relativa gestione.