Art. 3. 1. Il commissario ad acta provvede, entro ventiquattro mesi, alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali, riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale. 2. Alla individuazione di tali interventi il commissario ad acta provvede in accordo con il destinatario dell'opera, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente, riferendo tempestivamente al Comitato di cui all'art. 8. 3. Il commissario ad acta provvede, altresi', entro dodici mesi, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.