Art. 4. 1. Ai fini delle revoche delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, che alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, il commissario ad acta effettua, entro quattro mesi, apposite verifiche in collaborazione con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, redigendo apposita relazione per il Ministro. 2. Il completamento delle opere di cui al comma 1 e' affidato, entro il mese di giugno 2003, con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, dal commissario ad acta, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 8.