Art. 4.
  1.  Ai fini delle revoche delle concessioni per la realizzazione di
opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, che
alla  data  del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti  da  almeno  tre  anni,  il commissario ad acta effettua,
entro  quattro  mesi,  apposite  verifiche  in  collaborazione con la
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese,
redigendo apposita relazione per il Ministro.
  2.  Il  completamento  delle  opere  di cui al comma 1 e' affidato,
entro  il  mese  di giugno  2003,  con  le  modalita'  ritenute  piu'
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina  straordinaria  di  cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
dal  commissario  ad  acta,  dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 8.