Art. 7.
  1.  Il  commissario  ad  act  puo' avvalersi - sentiti i competenti
direttori  generali  del  Ministero  delle attivita' produttive - del
personale   degli  uffici  delle  Direzioni  stesse  con  particolare
riferimento al personale dell'Ufficio B5 della Direzione generale per
il coordinamento degli incentivi alle imprese.