Tabella Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 2.500,00 a Euro 3.000,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 4.000,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 4.001,00 a Euro 5.000,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.000,00 a Euro 1.250,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 1.251,00 a Euro 1.500,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 1.501,00 a Euro 1.750,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.751,00 a Euro 2.000,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.001,00 a Euro 2.250,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 2.251,00 a Euro 2.500,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 2.501,00 aEuro 2.750,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.751,00 a Euro 3.000,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 3.250,00.