IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del
31 ottobre  2001  con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999, 14 dicembre 2000 e
21 dicembre   2001   con   i   quali,   in  attesa  della  definitiva
determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della
legge  n.  217/1992  e  dall'art.  8 del decreto interministeriale n.
85/1999,  e'  stato  fissato, a titolo di contributo per la copertura
dei  costi  del  servizio  di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai
passeggeri  ed  al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai
diritti  di  imbarco  passeggeri  di cui alla legge 5 maggio 1976, n.
324,  e  successive  modificazioni,  pari  a  Euro  1,81 applicabile,
rispettivamente,  fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 ed al
31 dicembre 2002;
  Vista  la  deibera  CIPE  del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
  Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le
amministrazioni  e gli organi competenti, atto di indirizzo cui ci si
deve   uniformare   nella   determinazione   di   diritti,   tasse  e
corrispettivi nella stessa indicati;
  Considerata   l'emergenza   apertasi   in   materia   di  sicurezza
aeroportuale  a  seguito  dei  gravi  accadimenti internazionali dopo
l'11 settembre  2001  che hanno reso necessario ridefinire il livello
dei  controlli aeroportuali e rafforzare le misure di sicurezza sugli
aeroporti nazionali;
  Viste  le  nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza,
approvate   dal  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  dei
trasporti  aerei  e  degli  aeroporti  (CISA)  a  seguito  dei  fatti
dell'11 settembre  2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui
costi  di  gestione  ed  organizzazione  del  servizio  di  sicurezza
relativo  al  passeggero  ed  al  bagaglio  a  mano al seguito, e' al
momento   di  difficile  commisurazione,  tenuto  conto  anche  degli
investimenti che le nuove misure richiedono;
  Visto  il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre  2002  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea  del  30 dicembre  2002,  che  istituisce norme comuni per la
sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia'
uniformato  il Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che
consentira'  di  rilevare  gli  standard  posti a base di calcolo dei
costi  dei  servizi di sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n.
86/2000;
  Considerato  che,  secondo  quanto  riferito  dall'ENAC con nota n.
421177  del 31 dicembre 2002 l'attuazione della sopra citata delibera
CIPE  n.  86/2000  e' ancora in corso, a causa della complessita' dei
parametri  di  calcolo anche per la indisponibilita' attuale dei dati
costituiti   dalla  contabilita'  analitica  e  certificata  relativi
all'anno appena trascorso;
  Riconosciuta  pertanto la necessita' di confermare provvisoriamente
e   per   il   tempo  per  i  controlli  necessario  alla  definitiva
determinazione  della  misura del contributo applicabile di sicurezza
sul  passeggero  e  sul bagaglio a mano al seguito, determinata con i
decreti gia' citati in premessa;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Fino   alla   rideterminazione   da  effettuarsi  con  decreto
ministeriale  sulla  base  dei  criteri  di  calcolo  previsti  dalla
deliberazione CIPE n. 86/2000 entro il 30 marzo 2004, per il servizio
di  controllo  di  sicurezza  sul passeggero e sul bagaglio a mano al
seguito,  continua  ad applicarsi il corrispettivo di Euro 1,81 quale
integrazione  del  diritto  di  imbarco  gia' determinato con decreto
ministeriale 21 dicembre 2001.
  2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, entro il
30 marzo  2004  con  proprio decreto, ridetermina l'importo di cui al
comma 1 sulla base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003
nonche'  delle  risultanze della contabilita' analitica e certificata
presentata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ed
all'ENAC  dal gestore aeroportuale, in conformita' alla delibera CIPE
n. 86/2000.
  3.   I   gestori   aeroportuali   sono   tenuti   a  presentare  la
documentazione  di cui al presente comma entro la data del 20 gennaio
2004.