IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1999, n. 132, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  luglio  1999,  n. 226, recante, tra
l'altro, modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998,  concernente  l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2  dell'art.  1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 luglio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  235  del 7 ottobre 2000, concernente l'approvazione del
programma  di  interventi  urgenti  della  regione  Sardegna  di  cui
all'art.  1,  comma 2, e 8, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267;
  Vista la nota prot. n. GAB/2001/13356/BO5 del 28 novembre 2001, con
la  quale  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha
chiesto  l'adozione  di  ordinanze  di  protezione  civile  ai  sensi
dell'art.  1,  del  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Vista  la  nota  prot.  n.  DT/2002/D2274  del  19  aprile 2002 del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Viste le note del comune di Porto Torres, in data, rispettivamente,
16  e 31 luglio, 29 e 30 agosto, 28 ottobre 2002 e 2 aprile 2003, con
le  quali viene richiesta l'adozione di provvedimenti straordinari ai
sensi  dell'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di
consentire   l'accelerazione  delle  procedure  di  attuazione  degli
interventi  urgenti  ex  art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno
1998,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998,  n.  267, relativi al consolidamento contro l'erosione costiera
del lungomare Balai a Porto Torres;
  Vista  la  nota  n.  3165  in  data 11 aprile 2003, con la quale la
regione Sardegna, al fine dell'adozione del provvedimento derogatorio
di  cui  all'art.  5  della legge n. 225/1992, ha espresso la formale
intesa  ex  art.  107,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza nel
territorio  della  citta' di Messina in relazione all'attraversamento
dei mezzi pesanti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al
31  dicembre  2004,  dello  stato  di  emergenza nel territorio della
Regione  siciliana  nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali  e  speciali  pericolosi,  della  bonifica e del risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
della  tutela  delle  acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  Isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 297 del
19 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito la regione
Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale a causa
dell'inquinamento  delle  acque  del  lago Maggiore determinatosi nel
comune di Verbania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  febbraio  2003,  con  il  quale  e'  stato dichiarato, fino al 31
dicembre  2003,  lo  stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania,  Emilia-Romagna,  Basilicata  e  Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre   2002,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28  dicembre 2002, concernente la
proroga,  fino  al  31  dicembre 2003,  dello  stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche'
in  materia  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti
inquinati,   di   tutela   delle   acque  superficiali,  di  dissesto
idrogeologico  nel  sottosuolo,  con  riferimento  al  territorio  di
Napoli;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
luglio  2002,  con  il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30
novembre   2003,  dello  stato  di  emergenza  nel  territorio  della
provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31  dicembre  2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  del  5  e  6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  novembre  2002,  con  il  quale  e'  stato dichiarato, fino al 31
dicembre  2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi
meteorologici  verificatisi  nel territorio della regione Liguria, in
provincia  di  Savona  nei  giorni  2,  3,  4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia  di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province
di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio  dei  comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa  del  crollo  di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002,  e  per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002  che  hanno  colpito  le  regioni  Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,   lo   stato   di   emergenza   nei   territori  delle  regioni
Emilia-Romagna,  Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Puglia  e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni   emergenziali   conseguenti   agli   eventi   alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Considerato   che,   per  assicurare  la  tempestiva  e  funzionale
attuazione  degli  adempimenti  di  competenza del Dipartimento della
protezione  civile  connessi  alla gestione delle numerose situazioni
emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei
turni  del personale del Centro situazioni unificato del Dipartimento
medesimo;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 289 del 10 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31  dicembre 2003,  dello stato di emergenza nella citta' di Milano a
seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia
dall'evento del 18 aprile 2002;
  Vista  l'ordinanza  n.  3219  del  7  giugno 2002, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 140 del 17 giugno
2002, recante «Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la
sede della regione Lombardia»;
  Vista  la  nota  n.  A1.2003.0018290 in data 17 aprile 2003, con la
quale  il  presidente  della  regione  Lombardia  ha  chiesto  alcune
modifiche  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3219 del 7 giugno 2002;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
recante  «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi
calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;
  Viste le ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del
13  novembre  1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1265/FPC del
19  novembre  1987,  n.  1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del
4 ottobre  1988,  rispettivamente pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della  Repubblica  italiana n. 256 del 2 novembre 1987, n. 275 del 24
novembre  1987,  n.  279 del 28 novembre 1987, n. 280 del 30 novembre
1987,  n.  98 del 28 aprile 1988 e n. 247 del 20 ottobre 1988, con le
quali  l'amministrazione  provinciale  di Sondrio e' stata incaricata
dell'attuazione   di   alcuni   interventi   urgenti  in  conseguenza
dell'alluvione del luglio 1987;
  Ravvisato che occorre provvedere al recupero delle somme risultanti
da  economie  conseguite  al termine degli interventi disposti con le
ordinanze  sopra  richiamate e che risultano complessivamente pari ad
Euro 515.656,07;
  Viste  le note n. 8119 del 24 febbraio 2003 e n. 13941 del 2 aprile
2003,  con  le  quali  il  presidente della provincia di Sondrio, tra
l'altro,   segnala   le   condizioni  di  particolare  pericolo  alla
viabilita'  lungo  la  strada  provinciale  n.  5  determinate  dalle
avversita' atmosferiche del mese di novembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31  dicembre  2003,  dello  stato di emergenza in ordine a situazioni
emergenziali  derivanti  dagli  eventi  alluvionali  verificatisi nel
corso  dei  mesi  di ottobre  e novembre 2000 che hanno interessato i
territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  dell'interno  delegato  per il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai  dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il
territorio  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,  Liguria,  Lombardia  ed  Emilia-Romagna»,  n.  3092 del 27
ottobre  2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di
protezione  civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici  che  hanno  colpito  nel  mese  di  settembre  2000 il
territorio  della  regione  Calabria  e  nel  mese di ottobre 2000 il
territorio  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,  Liguria,  Lombardia,  Emilia-Romagna  e  Veneto»,  n. 3093
dell'8  novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
alluvionali  e  dissesti  idrogeologici  che  hanno  colpito nel mese
di ottobre  2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e
n.  3095  del  23 novembre  2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000, recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eventi  alluvionali  dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000 ed altre misure di protezione civile»;
  Viste  le note rispettivamente n. 44774/2613 del 19 marzo 2003 e n.
61708/3502 in data 15 aprile 2003, con la quale la regione Liguria ha
chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «D» e allegato
1  previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa
all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11
dicembre 2000, n. 365;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  28  marzo  2003,  n.  3275, recante «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale  situazione  internazionale»,  cosi'  come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31  dicembre  2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  del  5  e  6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni  conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che  nei  giorni  5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province  di  Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999,   recante   «Interventi   urgenti   di  protezione  civile  per
fronteggiare  gli  eventi  alluvionali e i dissesti idrogeologici che
hanno  colpito  il  territorio delle province di Avellino, Benevento,
Caserta  e  Salerno  nei  giorni  14,  15 e 16 dicembre 1999 ed altri
interventi  di  protezione  civile»,  n.  3061  del  30  giugno 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del  6  luglio  2000,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile»  e  n.  3174  del  16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  23  del  28 gennaio 2002,
recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile in
relazione   agli   eventi   alluvionali   e   dissesti  idrogeologici
del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998
e  del  14,  15  e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della
regione  Campania»  e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3196  del  12 aprile  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251
del  14  novembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   281   del   30 novembre   2002,  recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
del  21 febbraio  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Vista  la  nota  n.  647-03/SPC  in  data 6 marzo 2003 dell'ufficio
territoriale del Governo di Avellino;
  Visto  l'art.  14  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3220  del  15 giugno  2002,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  144  del  21 giugno 2002,
recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre   2002,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28 dicembre  2002  concernente la
proroga,  fino  al  31 dicembre  2003,  dello  stato  di emergenza in
relazione  alla  crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la
regione Umbria;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230
del   18 luglio  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 174 del 26 luglio 2002, recante «Disposizioni
urgenti      per     fronteggiare     l'emergenza     nel     settore
dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;
  Vista la nota n. 101/CD in data 13 maggio 2003 del presidente della
regione  Umbria  -  Commissario delegato per l'emergenza idrica nella
medesima regione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 maggio  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  112  del  16 maggio  2003, concernente la dichiarazione
dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di
crisi  nell'attivita'  di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni
sull'intero territorio della regione Campania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286
del   9  maggio  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 112 del 16 maggio 2003, recante «Disposizioni
urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'aggravamento dello
stato di crisi nell'attivita' di smaltimento dei rifiuti da parte dei
comuni sull'intero territorio della regione Campania»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  Isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione  del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
e  l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle Isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1998,  n.  6, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori
interventi  urgenti  in  favore  delle zone terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello  stato  di  emergenza  nel territorio delle
regioni   Marche   e   Umbria  in  ordine  agli  eventi  sismici  del
26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
  Viste le note n. 33/613/UR dell'8 marzo 2003 e n. 33/1010/UR del 12
maggio 2003 del presidente della regione Marche;
  Considerato   che,  in  relazione  alle  esigenze  derivanti  dalle
molteplici  situazioni emergenziali in atto, anche tenuto conto delle
attivita'  sviluppate e da sviluppare ai sensi dell'art. 12, comma 2,
dell'ordinanza di protezione civile del 21 febbraio 2003, n. 3265, il
Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato ad assumere in
via  d'urgenza  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  che  le
attivita'  di  volo  degli elicotteri e degli aerei di proprieta' del
Dipartimento   stesso  abbiano  luogo  nelle  condizioni  di  massima
sicurezza ed efficienza operativa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione  al  grave  rischio  per la pubblica e privata incolumita',
derivante  da  possibili  azioni  di  natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
per  fronteggiare  l'emergenza  derivante  dalla  attuale  situazione
internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 aprile  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  97  del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di
«grande  evento»  della  cerimonia  di canonizzazione di Padre Pio da
Pietrelcina;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 maggio  2002,  n.  3201,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  103  del 4 maggio 2002, recante «Interventi
urgenti  conseguenti  alla  dichiarazione  di  "grande  evento" della
cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 settembre   2002,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  222  del  30 settembre 2002, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250
dell'8  novembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  268  del  15 novembre  2002, recante «Primi
interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare i danni conseguenti alla
crisi  sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di
Palermo,  nonche'  procedure  di snellimento per taluni obiettivi, ai
sensi  dell'art.  1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002;
  Vista  l'ordinanza  n.  3283  del  18 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 99 del 30 aprile
2003,   recante  «Ulteriori  disposizioni  per  la  celebrazione  del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione eruropea»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  con  il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
situazione   socio-economica   ambientale  determinatasi  nel  bacino
idrografico  del  fiume  Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2003;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
del  12 marzo  2003,  recante  «Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza  socio-economica-ambientale  nel  bacino  idrografico del
fiume Sarno»;
  Ritenuto  che  le  singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il comune di Porto Torres, per l'esecuzione degli interventi di
emergenza  necessari  per la messa in sicurezza del lungomare Balai a
Porto  Torres, puo' adottare, nei limiti di quanto disposto dall'art.
1,  comma  2,  della  legge  n.  267/1998,  interventi in deroga, nel
rispetto  dei principi generali dall'ordinamento giuridico alla legge
regionale  del  22  aprile  1987,  n.  24,  e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 11, comma 3, lettere b) e c), e 12.