Art. 10. 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai prefetti commissari delegati in considerazione dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente ordinanza, e' corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, fino al 31 dicembre 2003, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile».