Art. 10.
  1.  All'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente  periodo: «Ai prefetti commissari delegati in considerazione
dei   maggiori   compiti  connessi  alla  attuazione  della  presente
ordinanza,  e' corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione
complessiva   mensile   in   godimento,   a   titolo   di  indennita'
onnicomprensiva,  fino  al  31  dicembre 2003, con oneri a carico del
Fondo per la protezione civile».