Art. 11. 1. Il Dipartimento della protezione civile, in relazione all'ineludibile esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale di cui in premessa, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione dei contratti di affidamento in essere, e concernenti la gestione operativa e logistica della componente aerea destinata al trasporto di persone e cose, e' autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile e', in particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali che assicurino, tra l'altro, condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresi' conto delle necessita' riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilita' puo' essere acquisita nell'ambito del programma di ammodernamento, secondo le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003, nonche' dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002.