Art. 11.
  1.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile,  in  relazione
all'ineludibile  esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici
situazioni  emergenziali  in  atto nel territorio nazionale di cui in
premessa,   sopravvenute  rispetto  alla  data  di  stipulazione  dei
contratti  di  affidamento  in  essere,  e  concernenti  la  gestione
operativa  e  logistica della componente aerea destinata al trasporto
di persone e cose, e' autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni
di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di
vigenza  delle  dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina
convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile e',
in  particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali
che  assicurino,  tra  l'altro,  condizioni  di  massima sicurezza ed
efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresi' conto
delle necessita' riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilita'
puo'  essere  acquisita  nell'ambito del programma di ammodernamento,
secondo  le  previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265
del  21  febbraio  2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del
18 aprile 2003, nonche' dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002.