Art. 13. 1. Per il definitivo superamento della situazione emergenziale in atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici del settembre 1997, il Commissario delegato - Presidente della regione Marche e' autorizzato, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari al ripristino degli immobili di proprieta' degli enti pubblici statali distrutti o danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.