Art. 13.
  1.  Per  il definitivo superamento della situazione emergenziale in
atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici
del  settembre  1997,  il  Commissario  delegato  -  Presidente della
regione  Marche  e'  autorizzato,  con le modalita' di cui all'art. 4
della legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari
al  ripristino  degli  immobili  di  proprieta'  degli  enti pubblici
statali  distrutti  o  danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione
principale,   abituale   e  continuativa  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili.