Art. 14. 1. Gli articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, sono soppressi. 2. Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano anche per la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Palermo colpito degli eventi sismici del 6 settembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.