Art. 14.
  1.  Gli  articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002,
sono soppressi.
  2.  Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano
anche  per  la  situazione  emergenziale in atto nel territorio della
provincia   di   Palermo   colpito   degli   eventi   sismici  del  6
settembre 2002,   di   cui  all'ordinanza  di  protezione  civile  n.
3250/2002.