Art. 15. 1. L'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283 del 18 aprile 2003 e' cosi' sostituito: «1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e all'art. 7 nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza».