Art. 15.
  1. L'art.  10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283
del  18 aprile 2003 e' cosi' sostituito: «1. Agli oneri connessi alla
attuazione  della  presente ordinanza, relativamente agli articoli 1,
2,  3  e  4,  nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e
all'art.  7  nel  limite  massimo di 3 milioni di euro, si provvede a
carico  del Fondo per la protezione civile. A tal fine e' autorizzata
l'apertura  di  una  contabilita'  speciale  intestata  al comandante
provinciale  dei  Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo
le  modalita'  previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367,  nella  quale  confluiranno le
risorse  finanziarie  da destinare all'attuazione degli interventi di
cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza».