Art. 2. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonche' per evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle competenze di detto Centro, al personale dipendente e' riconosciuta, per l'attivita' prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.