Art. 2.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione
degli  adempimenti  di competenza del Centro situazioni unificato del
Dipartimento   della  protezione  civile,  connessi  alle  situazioni
emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del
Presidente  del  Consiglio  citati  in  premessa, nonche' per evitare
soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle competenze di detto
Centro,  al  personale  dipendente  e'  riconosciuta, per l'attivita'
prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni
svolti  nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria
del  Fondo  Unico  di  amministrazione,  un  compenso  pari  a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2.  All'onere  valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile.