Art. 4.
  1.   La   somma  di  Euro  515.656,07,  risultante  dalle  economie
complessivamente   conseguite   al   termine   dell'esecuzione  degli
interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987,
n.  1252/FPC  del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987,
n.  1412/FPC  del  30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, e'
revocata.
  2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  urgenti  necessari  alla
eliminazione  delle  condizioni  di pericolo alla viabilita' lungo la
strada  provinciale  n.  5  e' assegnato alla provincia di Sondrio un
contributo  pari  ad  Euro 515.656,07,  posto  a  carico  dell'unita'
previsionale  di  base  13.2.1.3  del  centro  di  responsabilita' 13
Ā«protezione  civileĀ»  del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.