Art. 4. 1. La somma di Euro 515.656,07, risultante dalle economie complessivamente conseguite al termine dell'esecuzione degli interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, e' revocata. 2. Per l'attuazione degli interventi urgenti necessari alla eliminazione delle condizioni di pericolo alla viabilita' lungo la strada provinciale n. 5 e' assegnato alla provincia di Sondrio un contributo pari ad Euro 515.656,07, posto a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' 13 Ā«protezione civileĀ» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.