Art. 6.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente  comma:  «5. In favore del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni  ed enti pubblici direttamente impegnato in attivita'
connesse   con   l'emergenza   di  cui  alla  presente  ordinanza  e'
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,   effettivamente  rese  e  documentate,  nella  misura
massima  di  70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla
vigente  legislazione.  Al  relativo onere si provvede a carico delle
risorse  disponibili  nella  contabilita'  speciale,  aperta ai sensi
dell'art.  11,  comma  2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003».
  2.  Le societa' private comunque interessate alle iniziative di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del
30 aprile  2003,  sono  autorizzate,  anche  in  deroga  ai contratti
collettivi  di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente
impegnato  nelle attivita' emergenziali, di effettuare prestazioni di
lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.