Art. 6. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese e documentate, nella misura massima di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003». 2. Le societa' private comunque interessate alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, sono autorizzate, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente impegnato nelle attivita' emergenziali, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.