Art. 9.
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  n.  3260/2002,  le  regioni  interessate,
relativamente  all'acquisizione  di sistemi tecnologici, informatici,
di  comunicazione  e  monitoraggio  fisico del territorio ed inerenti
alla   realizzazione  ed  alla  manutenzione  dei  centri  funzionali
regionali  e  delle relative reti di controllo fisico del territorio,
nonche' del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e
n.  365/2000,  sono  autorizzate  ad avvalersi delle deroghe previste
dall'art.  8  dell'ordinanza  sopra  citata  e dell'art. 12, comma 5,
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3266/2003.
  2.  Al  comma  4  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole «per
l'anno  2003»  sono  soppresse,  e  dopo  le  parole  «800.000,00» e'
aggiunto   il  seguente  periodo:  «E'  fatto  obbligo  alle  regioni
destinatarie  del contributo di stipulare i relativi contratti per la
durata di dodici mesi entro il 2003».
  3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002,
si   applicano   anche  al  dirigente  responsabile  della  struttura
regionale  presso  la  quale  gli  uffici  compartimentali sono stati
trasferiti.
  4.  Per  le  maggiori  esigenze  del  Dipartimento della protezione
civile  connesse  alle  numerose  situazioni emergenziali in atto sul
territorio   nazionale,  e  di  cui  in  premessa  l'efficacia  delle
disposizioni  di  cui  al  comma 5  dell'art.  5  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3253/2002 e' prorogata di
ulteriori dodici mesi.