Art. 9. 1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002, le regioni interessate, relativamente all'acquisizione di sistemi tecnologici, informatici, di comunicazione e monitoraggio fisico del territorio ed inerenti alla realizzazione ed alla manutenzione dei centri funzionali regionali e delle relative reti di controllo fisico del territorio, nonche' del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, sono autorizzate ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza sopra citata e dell'art. 12, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003. 2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole «per l'anno 2003» sono soppresse, e dopo le parole «800.000,00» e' aggiunto il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle regioni destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la durata di dodici mesi entro il 2003». 3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002, si applicano anche al dirigente responsabile della struttura regionale presso la quale gli uffici compartimentali sono stati trasferiti. 4. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, e di cui in premessa l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e' prorogata di ulteriori dodici mesi.