IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale   dispone   che   le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  agli
articoli 1,  comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con   popolazione   inferiore   a  3.000  abitanti,  provvedono  alla
rideterminazione  delle  piante  organiche sulla base dei principi di
cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo;
  Visto  il comma 11 dello stesso art. 34 della legge n. 289/2002, il
quale  dispone  che il Ministero delle attivita' produttive individua
per  le  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unione  italiana  delle camere di commercio (Unioncamere) specifici
indicatori   volti   a   definire   le   condizioni   di   equilibrio
economico-finanziario, al fine del concorso delle camere di commercio
al  rispetto  degli  obiettivi di finanza pubblica, con riguardo alla
definizione  dei  criteri  e  dei  limiti  per  le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003;
  Ritenuto  opportuno  considerare  quali  indicatori  di  equilibrio
economico-finanziario  il  rapporto  tra  il costo del personale e le
entrate  correnti  ed  il  rapporto,  espresso  in  millesimi, tra il
personale in servizio presso la camera di commercio e il numero delle
imprese  attive iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  del  calcolo degli indicatori sopra
evidenziati,   di  prendere  in  considerazione  la  media  dei  dati
risultanti dai conti consuntivi per il triennio 1999-2001;
  Ritenuto  opportuno  considerare  quale  indicatore  di  equilibrio
economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio
1999-2001 del rapporto tra i costi del personale e entrate correnti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  in forza delle disposizioni
contenute  nell'art.  34,  comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   la   definizione   di   specifici   indicatori  di  equilibrio
economico-finanziario,  volti  a consentire alle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  all'Unione italiana delle
camere  di  commercio  alcune  forme  di reclutamento del personale a
tempo  indeterminato,  in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno
2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34.