IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle piante organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo; Visto il comma 11 dello stesso art. 34 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Ministero delle attivita' produttive individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario, al fine del concorso delle camere di commercio al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con riguardo alla definizione dei criteri e dei limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003; Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra il costo del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il personale in servizio presso la camera di commercio e il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, di prendere in considerazione la media dei dati risultanti dai conti consuntivi per il triennio 1999-2001; Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio 1999-2001 del rapporto tra i costi del personale e entrate correnti; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unione italiana delle camere di commercio alcune forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34.