Art. 3.
  1. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai
commi  1  e  2  dell'art.  4  provvedono  alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni
di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165.
  2. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al
comma  3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche  nel  limite  del  numero dei posti di organico complessivi
vigenti  alla  data  del  29 settembre 2002, assicurando comunque, il
principio della invarianza della spesa.