Art. 3. 1. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 2. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel limite del numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando comunque, il principio della invarianza della spesa.