Art. 4.
  1.  Se  l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della
singola camera di commercio e' inferiore all'indice generale medio di
equilibrio   del  sistema  camerale,  la  stessa  puo'  procedere  al
reclutamento  del personale a tempo indeterminato per rispondere alle
esigenze  derivanti  dalle  cessazioni  dal servizio verificatesi nel
triennio  1999-2001,  non  sostituito e per far fronte alle ulteriori
esigenze  derivanti  dalla  programmazione  dei  fabbisogni, prevista
dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque
non  oltre  il  valore  dell'indice  generale medio di equilibrio del
sistema camerale.
  2.  Se  l'indice  generale  di  equilibrio  della singola camera di
commercio  e'  compreso fra 35,48 e 41,00 la stessa puo' procedere al
reclutamento  di  personale  nei  limiti  di un numero di addetti non
superiore  a  quello  complessivo del personale a tempo indeterminato
cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito.
  3.  Se  l'indice  generale  di  equilibrio  della singola camera di
commercio  e' superiore a 41,00 le assunzioni devono essere contenute
nel 50 per cento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato,
avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito.
  4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 2 e 3 la camera di commercio deve
garantire   il   non  superamento  del  proprio  indice  generale  di
equilibrio  economico-finanziario  e  il  rispetto  dell'art.  6  del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.