Art. 4. 1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola camera di commercio e' inferiore all'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale, la stessa puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il valore dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale. 2. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' compreso fra 35,48 e 41,00 la stessa puo' procedere al reclutamento di personale nei limiti di un numero di addetti non superiore a quello complessivo del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito. 3. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' superiore a 41,00 le assunzioni devono essere contenute nel 50 per cento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato, avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.