Art. 5. 1. L'Unioncamere provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 2. L'Unioncamere puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni di personale dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dal citato art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2003 Il Ministro: Marzano