Art. 5.
  1.  L'Unioncamere  provvede  alla  rideterminazione  della  propria
dotazione  organica  in coerenza con la programmazione dei fabbisogni
di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165.
  2.  L'Unioncamere  puo'  procedere  al reclutamento del personale a
tempo  indeterminato  per  rispondere  alle  esigenze derivanti dalle
cessazioni  di  personale  dal  servizio  verificatesi  nel  triennio
1999-2001,  non  sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze
derivanti  dalla  programmazione  dei fabbisogni, prevista dal citato
art.  6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel
rispetto   dell'indice  generale  medio  di  equilibrio  del  sistema
camerale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano