ALL. 1 AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (segue fac-simile) La domanda di contributo, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, ente, societa', ecc. (o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale), secondo quanto indicato nell'art. 4 del Regolamento, deve pervenire al Ministero delle Attivita' Produttive, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi, Viale America n. 341 - 00144 Roma (fax. 06 59932630 - 59932635) entro e non oltre il 31 luglio 2003; quale data di presentazione, si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente presso la sede del Ministero delle Attivita' Produttive (Ufficio Corrispondenza, Segreteria Direzione Generale Promozione Scambi, o Divisione IV della predetta Direzione Generale, con orario 9 - 19 e 8-20 nel giorno della scadenza), ovvero quella impressa sulla documentazione se la spedizione viene effettuata via fax. Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. Domanda e documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, che per le lingue diverse dal francese e inglese deve rivestire carattere ufficiale. Poiche' la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'autentica della firma dovra' essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione degli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. del 28 dicembre 2000: - apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato dall'ufficio cui viene presentata la domanda; - presentazione della domanda (sottoscritta) unitamente a copia semplice di un valido documento di identita' del sottoscrittore. All. 1 (Fac simile di domanda, in bollo) Al Ministero delle Attivita' Produttive D.G. Promozione scambi Div. IV viale America, 341 00144 R O M A Oggetto: Legge 212/92. D. M. 19 aprile 2001, n. 171 e successive modifiche (Regolamento). Richiesta contributo per la realizzazione del progetto "...(titolo) ". La/il sottoscritta/o ...................... nata/o a .................... domiciliata/o in ...........nella qualita' di rappresentante legale di (ente da specificare) ..... con sede amministrativa in ................... e sede legale in .................... tel.................. fax ...................e-mail....................., promotore(1) del progetto di collaborazione con (2) ......., denominato "........(titolo) ", chiede a codesto Ministero delle Attivita' Produttive la concessione del contributo previsto dalla Legge 26.2.1992, n. 212 per la realizzazione dello stesso. Tale iniziativa sara' attuata con il partner (3) e alla stessa sono associati i seguenti partner italiani/esteri (4). Consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita', (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 75 e 76), D I C H I A R A Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445: - di essere(5) ; - che la Societa' e' iscritta alla Camera di commercio, industria ed artigianato(6); - l'appartenenza dell'impresa alle PMI, in conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (7); - che l'iniziativa non e' e non sara' oggetto di altre richieste di contributo ai sensi della legge 212/92 - che l'iniziativa usufruisce dei seguenti finanziamenti di natura pubblica:..................; (ovvero non usufruisce di altri finanziamenti di natura pubblica regionale, nazionale, internazionale) - di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo, riportate all'art. 4, comma 3 bis del Regolamento (8); - che tutte le notizie fornite nella presente domanda e relativi allegati corrispondono al vero (9). si impegna a (10) - comunicare, entro 15 giorni dall'eventuale comunicazione della concessione del contributo, il numero di apposito conto corrente sul quale saranno effettuati i pagamenti delle spese derivanti dal progetto in questione e versato il contributo (eventuale anticipo richiesto e saldo); - tenere contabilita' separata per tutto quanto concerne il progetto; - comunicare al Ministero entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori (anche se antecedente alla concessione del contributo); - inviare al Ministero su base trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto (anche se il progetto viene avviato in data antecedente alla concessione del contributo), redatta secondo il Modello firmato dal Ministero, - inviare al Ministero entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una relazione conclusiva; - comunicare al Ministero, tempestivamente, eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla presentazione delle domande; - inviare entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa il rendiconto delle spese sostenute, redatto secondo il Modello firmato dal Ministero e corredato degli elementi di cui all'art. 9 del Regolamento. Infine, in nome e per conto dell'ente che rappresenta: - prende atto (ai sensi della legge 675/96) che il trattamento delle informazioni sull'Ente/Organismo rappresentato, nonche' delle informazioni sulle risorse umane utilizzate per il progetto, sara' effettuato dal Ministero nella misura e nel tempo necessario per la valutazione dello stesso e dei risultati conseguiti, sia in corso di attuazione che alla sua conclusione, cosi' come per le eventuali verifiche di legge. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione che ne e' parte integrante: 1. Scheda Tecnica rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine (in versione cartacea e su floppy disk), compilata in tutte le sue parti; 2. Scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa, debitamente sottoscritta; 3. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti (11); 4. Documenti attestanti i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorita' previsti dall'art. 7 del Regolamento, cosi' come evidenziati nella Tabella delle priorita' riportata nella Scheda Tecnica. La presente domanda, corredata della documentazione sopra indicata, e' inviata in originale piu' due copie. In fede (firma autenticata e timbro di chi sottoscrive) (12) Data, NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 1 (Domanda di Contributo) (1.) Indicare il SOGGETTO PROMOTORE ITALIANO, che deve corrispondere a una delle figure dell'art. 3, comma 1 del Regolamento, che ha ideato e discusso il progetto con il/i partner straniero/i, e che, infine, si assume la responsabilita' dell'attuazione dell'iniziativa, cosi' come del rendiconto al Ministero, nel caso di approvazione del contributo pubblico, oltre al fatto di essere disposto a partecipare al finanziamento dell'iniziativa sia in termini monetari, sia in natura. (2.) Il Paese (da ora in poi indicato, anche, come "il Paese beneficiario") deve essere uno, o piu' di uno di quelli citati al punto 1 della circolare. Indicare il Paese beneficiario nel quale si intende realizzare l'iniziativa che si propone e per la quale si richiede il concorso del finanziamento pubblico italiano. Nel caso in cui si tratti di iniziativa che si estende, fisicamente, su territori appartenenti a piu' di un Paese, si prega di citare tutti i paesi geograficamente coinvolti (3) Indicare il Partner che funge da "promotore locale" in quanto, accettando l'idea progettuale, si assume la responsabilita' di affiancare il promotore italiano e di partecipare in termini finanziari e/o in natura all'attuazione dell'iniziativa. (4.) Indicare tutti gli altri (eventuali) soggetti che partecipano all'attuazione dell'iniziativa, suddividendoli in "italiani" e "esteri", (riferiti al Paese beneficiario, cosi' come ad altri paesi). (5.) Indicare la posizione rivestita nell'ente/societa' (Presidente/Amministratore Delegato etc.) (6.) la dichiarazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio deve essere resa solo dai i soggetti che ne hanno l'obbligo; (7.) circa i criteri per definire l'appartenenza o meno dell'impresa alla categoria delle PMI, si indicano di seguito i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria (G.U.C.E. L. 10/33 del 13.1.2001, all. I): a) dipendenti Meno di 250: a tal fine il numero delle persone occupate corrisponde al numero di unita- lavorative-anno; i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA: (l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato). Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. b) fatturato totale o di bilancio Fatturato non superiore a 40 milioni di EURO o un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di EURO. Il fatturato e il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In particolare, per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme civilistiche, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attivita' ordinaria dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume di affari. c) requisito di indipendenza Il capitale o i diritti di voto dell'impresa, quali risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non devono essere detenuti per il 25 % o piu' da altra impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa. Tale limite puo' essere superato nei seguenti casi: se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa; se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. N.B. Nel caso in cui l'impresa detenga anche indirettamente (cioe' per il tramite di una o piu' imprese di cui essa detenga il capitale o i diritti di voto per il 25 % o piu) il 25 % o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, per la verifica dei limiti riguardanti il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale del bilancio annuo, si dovra' considerare la somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese. (8.) Ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis del Regolamento, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. (9.) Controlli, (obbligatori per l'Amministrazione), saranno effettuati, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Al riguardo, si segnala che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 (10.) Il soggetto beneficiario del contributo, a pena di revoca dello stesso, e' tenuto a comunicare al Ministero la data di inizio lavori entro 30 giorni dall'avvio del progetto. Si ricorda che l'art. 11, comma 2 bis del predetto Regolamento prevede altresi' che il Ministero possa revocare, anche in corso d'attuazione del progetto, il contributo concesso, qualora lo stesso si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa. Pertanto, qualsiasi variazione del preventivo dei costi e delle azioni approvati deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, giustificata in modo adeguato e puo' essere adottata soltanto a seguito dell'autorizzazione dell'Amministrazione. E' ammessa la compensazione, entro il limite del 20%, fra due o piu' macro voci di spesa accolte a contributo. (11.) Per quanto concerne l'atto costitutivo e lo statuto, questi possono essere inviati in copia, la cui conformita' all'originale puo' essere attestata anche dal legale rappresentante firmatario della domanda con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e sottoscritta con le modalita' previste dagli artt. 21 e 38 dello stesso D.P.R., nella quale e' indicato anche il numero dei fogli del documento. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il legale rappresentante appone la propria firma anche a margine di ciascun foglio intermedio; (12.) Ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.2.2001, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' presentate alla Pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identita' del sottoscrittore.