Egregio operatore,
  La  informiamo  che,  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del  31  ottobre  2002, e' stata disposta la ripartizione
della  quota  di  competenza del Ministero delle attivita' produttive
del  «Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione  e  allo sviluppo dei Balcani» istituito dalla legge in
oggetto (di seguito Fondo).
  In base a tale decreto, risulta assegnato il seguente importo:
    Euro 2.691.840  per la concessione di garanzie su finanziamenti a
piccole  e  medie  imprese  (PMI)  italiane  danneggiate  da  mancati
pagamenti  da  parte  di  imprese  jugoslave  a  seguito degli eventi
bellici in Jugoslavia del 1999.
  A  seguito  del  completamento  degli  adempimenti  per  la messa a
disposizione dell'importo di cui sopra e tenuto conto degli indirizzi
dell'apposito  Comitato di Ministri di cui all'art. 1, comma 2, della
legge  n.  84/2001,  il  Comitato  agevolazioni - istituito presso la
SIMEST  ai  sensi  della Convenzione stipulata tra il Ministero delle
attivita'  produttive  e  la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998 - nella
riunione  del  21  maggio  2003,  ha approvato la presente circolare,
contenente  le  necessarie  disposizioni  per l'attivazione operativa
dell'intervento in questione.
1. Beneficiari.
  PMI  danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave
a  seguito  degli  eventi  bellici  in  Jugoslavia  del 1999, tenendo
presente che:
    le  PMI  sono quelle cosi' definite dalla disciplina comunitaria,
con riferimento al bilancio dell'anno 1999;
    i   mancati   pagamenti   devono   derivare   da   operazioni  di
esportazione, effettuate nel rispetto delle norme vigenti in Italia e
nella   Repubblica   Federale   di   Jugoslavia  e,  ove  necessario,
debitamente autorizzate dalle autorita' competenti;
    le  operazioni  di  esportazione  devono derivare da contratti (o
documentazione equivalente) stipulati in data antecedente al 31 marzo
1999;
    i   mancati   pagamenti  devono  essere  debitamente  documentati
dall'impresa richiedente e accertati, per quanto possibile, presso le
competenti  autorita' locali jugoslave, dal Ministero delle attivita'
produttive,  che  a  questo  scopo  potra'  avvalersi dei canali piu'
opportuni (tra cui l'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale di
Jugoslavia e l'ICE);
    i  mancati pagamenti, verificatisi a seguito degli eventi bellici
in  Jugoslavia  del  1999,  devono  essere relativi a rate di crediti
scadute  nel  periodo  dal 1° gennaio 1999 alla data della domanda di
garanzia;
    nel  caso  in  cui  i  mancati  pagamenti  in  questione  fossero
originariamente   espressi  in  valute  diverse  dall'euro,  il  loro
controvalore in euro, ai fini dell'intervento previsto dalla presente
circolare,  e'  determinato  in  base al tasso di cambio vigente alla
data  di  arrivo  della  domanda,  di cui al successivo punto 2, alla
SIMEST.
2. Domanda.
  Le  imprese  italiane  interessate  presenteranno  le  richieste di
concessione  della  garanzia,  che  dovranno  pervenire  alla  SIMEST
successivamente  alla  data di pubblicazione della presente circolare
nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  entro  3  mesi  dalla  stessa  data,
utilizzando il modulo di domanda di cui all'allegato 1. In ogni caso,
la  documentazione  necessaria  (come  da  elenco di cui al modulo di
domanda)  dovra'  essere  completata  entro  il suddetto termine di 3
mesi,  pena  la  dichiarazione  di  decadenza  da  parte del Comitato
agevolazioni.
  Una  volta  completati gli accertamenti di competenza del Ministero
delle  attivita'  produttive  di  cui al quarto alinea del precedente
punto  1,  sara'  compilata  la  lista  delle imprese eleggibili alla
concessione  della  garanzia  con  l'indicazione per ciascuna di esse
dell'importo dei mancati pagamenti accertati.
  Il  Comitato  agevolazioni  deliberera' quindi la concessione della
garanzia alle singole imprese sulla base del seguente criterio: fatti
salvi  i limiti di cui ai successivi punti 3 e 4, l'importo assegnato
di  cui  alla  premessa  sara'  ripartito  m  misura proporzionale ai
mancati pagamenti accertati di ciascuna impresa eleggibile.
3. Finanziamento.
  Il  finanziamento,  che  l'impresa  deve reperire autonomamente sul
mercato  bancario, puo' coprire fino al 100% dei mancati pagamenti in
questione  e  puo'  avere  una  durata  fino  a  5 anni, con piano di
ammortamento  di  tipo  francese o italiano (senza preammortamento) e
con rate di rimborso scadenti semestralmente o annualmente.
  Il  contratto di finanziamento tra l'impresa richiedente e la banca
deve  essere stipulato entro tre mesi dalla data di concessione della
garanzia  e  l'erogazione  del  finanziamento deve avvenire entro tre
mesi dalla data di stipula del contratto: il mancato rispetto di tali
termini comporta la revoca della garanzia.
  Detto  contratto  di  finanziamento dovra' contenere pena la revoca
della  garanzia,  l'espresso  vincolo  di  destinazione  delle  somme
erogate  allo  scopo  di  sopperire ai mancati pagamenti in questione
(ovvero  a  parte  di  essi), nonche' l'espresso obbligo dell'impresa
richiedente  di destinare a riduzione o estinzione del finanziamento,
con  pari  valuta, gli eventuali pagamenti che dovesse ricevere dalle
imprese  jugoslave  a  riduzione  o  estinzione  degli stessi mancati
pagamenti.
4. Garanzia.
  La  garanzia  ai  sensi della legge n. 84/2001 e' concessa a titolo
gratuito, in misura non superiore all'85% del finanziamento di cui al
punto  precedente  (tale percentuale deve intendersi riferita al solo
capitale  e  non  anche  agli  interessi  ed  agli accessori) e in un
rapporto uno a uno tra risorse disponibili e finanziamenti garantiti.
5. Forma e caratteristiche della garanzia.
  La  garanzia  sara'  rappresentata  da  una  «lettera di garanzia»,
rilasciata  a  valere sulle disponibilita' di cui alla premessa della
presente circolare a favore della banca finanziatrice. Il testo della
«lettera  di  garanzia»,  approvato  dal  Comitato  agevolazioni,  e'
reperibile  presso  gli uffici della SIMEST o sul sito internet della
stessa (www.simest.it).
  La  «lettera  di  garanzia»  potra'  essere  rilasciata  alla banca
finanziatrice   a   seguito  della  trasmissione  alla  SIMEST  della
delibera/decisione  di  concessione  del  finanziamento  (cui  dovra'
seguire,  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  stipula, la copia del
contratto  di  finanziamento)  oppure  della  copia  del contratto di
finanziamento, se gia' stipulato.
  Entro  15  giorni  lavorativi  dall'erogazione  del  finanziamento,
dovra'   pervenire  alla  SIMEST  idonea  documentazione  comprovante
l'avvenuta erogazione.
  In   caso  di  escussione  della  garanzia  da  parte  della  banca
finanziatrice,  la  SIMEST  si  rivarra'  nei  confronti dell'impresa
beneficiaria,  ai  sensi  degli  articoli 1949  e seguenti del codice
civile.
  Nel  ricordarLe che tutta la documentazione concernente il presente
intervento,  nonche'  tutti  gli altri interventi agevolativi gestiti
dalla scrivente, e' disponibile nel sito internet della SIMEST S.p.a.
(www.simest.it),  cogliamo  l'occasione  per inviarLe i piu' distinti
saluti.
    Roma, 30 giugno 2003
              Il direttore generale della SIMEST S.p.a.
                               D'Aiuto