Art. 2. Il canone di cui all'art. 1 deve essere corrisposto dalle societa' di gestione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) in due rate, la prima entro il 31 luglio di ciascun anno e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno seguente, ognuna in misura corrispondente al 50% del canone. I dati di traffico per il calcolo del canone sono quelli riportati nell'annuario statistico elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC. Le due rate previste sono calcolate, provvisoriamente, con riferimento all'ultimo annuario pubblicato. All'atto della pubblicazione dell'annuario relativo all'anno di traffico considerato, sara' effettuato il calcolo definitivo del canone, provvedendo, ove necessario, al pagamento del relativo conguaglio all'atto del versamento della prima rata utile. Qualora sussistano fondati motivi per prevedere una riduzione del volume del traffico e, conseguentemente, del canone dovuto, l'ENAC, previa richiesta della societa' di gestione, puo' autorizzare il pagamento di una cifra inferiore a quella prevista, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio.