Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2003. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato; b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).